Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana in tutti i comuni dell’ARO Ba5

Descrizione: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti Urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di Igiene Urbana in tutti i comuni dell’ARO Ba/5.

CIG: 5951529D16

Data di Pubblicazione: 08/10/2014

Scadenza Presentazione Offerte: 11/12/2014, ore 12.00

Ente Appaltante: Comune di Gioia del Colle – Per conto dell’associazione denominata ARO BA/5

R.U.P.: Dott. Giuseppe Santoiemma


Documentazione di Gara:

Estratto Bando di Gara

Bando di Gara

Disciplinare di Gara

Capitolato

Disciplinari Tecnici Comunali

Allegati

Tavole

Duvri

Schema di Contratto

Piano Industriale ARO BA5

Regolamento Tipo Igiene Urbana ed Assimilazione


Iter di Gara:

F.A.Q. – Richieste di Ciarimenti e Relative Risposte

 

AVVISO IMPORTANTE
Pubblicato il 30/10/2014

A parziale revisione dei precedenti chiarimenti pubblicati in merito alle domande relative al fatturato globale di impresa indicato al punto 8.2 lett. B del disciplinare di gara, a seguito dell’acquisizione del parere tecnico richiesto al soggetto incaricato di supportare la stazione appaltante nell’attività di redazione degli atti di gara, si precisa quanto segue: per mero refuso non è stato cancellato il termine “annuo” nella frase “la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, di un fatturato globale annuo di impresa non inferiore ad € 53.000.000 (cinquantatremilioni/00) Iva esclusa.”

Il suddetto importo di 53 milioni va quindi considerato come fatturato globale dell’intero triennio 2011-2012-2013 e non va riferito ad un’unica annualità.

 

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Santoiemma

Quesito n. 1 – Pubblicato il 15/10/2014

Domanda: Il fatturato globale di impresa € 53.000.000,00 può intendersi riferito al valore complessivamente raggiunto nel triennio 2011 2012 2013 oppure da intendersi annuo.

Risposta: Si conferma quanto scritto nel Disciplinare di Gara al punto 8.2 lett. b). Il fatturato globale di impresa di Euro 53.000.000,00 deve essere realizzato per ogni singolo anno (2011, 2012 2013) e non complessivamente nel triennio richiamato.
(Risposta rettificata come da AVVISO IMPORTANTE, in testa alla pagina FAQ, Pubblicato il 30/10/2014).

Domanda: Il fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto di Euro 26.500.000,00 può intendersi riferito al valore complessivamente raggiunto nel triennio 2011 2012 2013 oppure da intendersi annuo.

Risposta: Si conferma quanto scritto nel Disciplinare di Gara al punto 8.2 lett. c). Il fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto di Euro 26.500.000,00 deve essere realizzato complessivamente negli esercizi 2011, 2012 2013.

CIG è il seguente: 5951529D16. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito: www.comune.gioiadelcolle.ba.it – sezione ARO BA5. Il RUP è il sottoscritto dott. Giuseppe Santoiemma

Quesito n. 2 – Pubblicato il 15/10/2014

Domanda: Quali sono le categorie e le classi di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Risposta: Il Disciplinare di Gara al punto 8.1 lett. c). prevede espressamente l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ex DM 120/2014 e relativo aggiornamento per la Categoria 1 classe B o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1 quali lo spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti, per la categoria 4 classe F o superiore, per la categoria 5 classe F o superiore per i servizi base e Categoria 9 classe E, categoria 10 classe E per i servizi opzionali. Relativamente a queste ultime due categorie (9 e 10) poiché le attività opzionali di bonifica e/o di gestione di rifiuti contenenti amianto vanno considerati marginali ed occasionali, è ammesso sia l’avvalimento che il subappalto dichiarato per l’eventuale esecuzione di tali servizi e quindi i requisiti di iscrizione alla Categoria 9 classe E, categoria 10 classe E o superiore dovranno essere posseduti solo dai soggetti che potrebbero essere incaricati di eseguire tali attività;

Domanda: Il fatturato globale di impresa € 53.000.000,00 può intendersi riferito al valore complessivamente raggiunto nel triennio 2011 2012 2013 oppure da intendersi annuo.

Risposta: Si conferma quanto scritto nel Disciplinare di Gara al punto 8.2 lett. b). Il fatturato globale di impresa di Euro 53.000.000,00 deve essere realizzato per ogni singolo anno (2011, 2012 2013) e non complessivamente nel triennio richiamato.
(Risposta rettificata come da AVVISO IMPORTANTE, in testa alla pagina FAQ, Pubblicato il 30/10/2014).

Domanda: Il fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto di Euro 26.500.000,00 può intendersi riferito al valore complessivamente raggiunto nel triennio 2011 2012 2013 oppure da intendersi annuo.

Risposta: Si conferma quanto scritto nel Disciplinare di Gara al punto 8.2 lett. c). Il fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto di Euro 26.500.000,00 deve essere realizzato complessivamente negli esercizi 2011, 2012 2013.

Domanda: in riferimento ai R.T.I. la capogruppo deve semplicemente possedere i requisiti frazionabili in misura maggioritaria rispetto alle singole imprese mandanti oppure se è prevista una percentuale.

Risposta: In caso di R.T.I. la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Non è obbligatorio che le imprese mandanti debbano detenere una percentuale minima. Mentre è obbligatorio specificare le parti di lavori o servizi che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata.

Parere di Precontenzioso n. 121 del 06/06/2014 – rif. PREC 28/14/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 46 – Codici 37.1, 37.1.1, 37.1.2, 46.1.1

Cons. Stato, Ad. plen., 13 giugno 2012 n. 22.

Quesito n. 3 – Pubblicato il 17/10/2014

Domanda: in relazione al punto 8.3 lettera a) del disciplinare di gara, se il requisito di aver gestito 104.899 abitanti residenti, è da intendersi come sommatoria degli abitanti serviti nel triennio di riferimento oppure deve essere riferito ad un singolo comune o consorzio di tali dimensioni gestito continuativamente per i tre anni 2011, 2012, 2013.”

Risposta: “In relazione al punto 8.3 lettera a) del disciplinare di gara, si conferma che il requisito non dev’essere posseduto per sommatoria di abitanti, in quanto è relativo ad un appalto svolto per conto di un committente pubblico riferito ad un bacino d’utenza o popolazione amministrata non inferiore ad abitanti 104.899 per ciascun anno del triennio 2011, 2012, 2013.”

Quesito n. 4 – Pubblicato il 17/10/2014

Domanda: Disciplinare di gara – pag. 13 – 8.3 a) “Requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante l’elenco dei principali servizi prestati negli anni 2011, 2012 e 2013, rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto (di cui al precedente articolo 2.1)”.

In merito viene richiesto:

– cosa si intende nel dettaglio per “regolarmente e con buon esito” ed eventualmente se sia necessaria qualche tipologia di documentazione per tale attestazione.

Risposta: la dizione “regolarmente e con buon esito” viene inteso nel senso letterale del termine da ritrovare successivamente nelle attestazioni/certificazioni.

Domanda: Disciplinare di gara – pag. 13 – 8.3 b) “Requisiti di adeguata capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante l’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli anni 2011, 2012 e 2013”.
In merito viene richiesto se il profilo dell’operatore economico sotto ipotizzato, soddisferebbe il requisito:

– Associazione temporanea d’impresa che gestisce dal 16/05/2012 i servizi di raccolta differenziata in un comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti, raggiungendo l’obiettivo di una resa della raccolta differenziata superiore al 60% per l’anno 2013.

Risposta: L’ipotesi da Voi prospettata non rispetta appieno il requisito richiesto che prevede l’attività espletata continuativamente nel triennio di riferimento.

Quesito n. 5 – Pubblicato il 04/11/2014

Domanda: Richiesta rettifica del punto 8.3 lett. a) del disciplinare di gara in quanto manifestatamente irragionevole, irrazionale, illogico, sproporzionato e soprattutto lesivo del principio del favor partecipationis.

Risposta: In relazione al punto 8.3 lettera a) si precisa che l’AVCP con Determinazione n. 5/2009, ha stabilito che “… Invece, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi, l’individuazione dei requisiti e i valori minimi degli stessi sono definiti dalla stazione appaltante, gara per gara, e sono indicati nel bando e/o nel relativo disciplinare. Infatti, il codice, ha previsto la c.d. “qualificazione in gara”, ad opera della stazione appaltante, e … ha lasciato ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l’oggetto dell’appalto, circa la scelta dei requisiti, della loro quantificazione e dei relativi mezzi di prova (bilanci, modelli Unico, certificati dei servizi o delle forniture prestati nel triennio, ecc.). Non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti, quali ad esempio quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara, o quelli di valore minimo esorbitante l’importo dell’appalto”. Emerge pertanto che i requisiti speciali di cui agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006 sono stati dettati dal legislatore a titolo indicativo ed esemplificativo, non rappresentando i medesimi una elencazione esaustiva e tassativa dei requisiti che le singole stazioni appaltanti possono richiedere in relazione alle esigenze che via via emergono nei singoli appalti.” Con parere di precontenzioso n. 23/2013, l’AVCP ha infatti stabilito che “Al riguardo, è sufficiente sottolineare che, per costante giurisprudenza, la Pubblica amministrazione può introdurre nella lex specialis della gara d’appalto disposizioni che limitano la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, specialmente per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, se tale scelta non sia eccessivamente o irragionevolmente limitativa della concorrenza, scelta che può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità solo in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009 n. 525 e 23 luglio 2008 n. 3655). Allo stesso modo, pur in presenza del disposto dell’art. 42 del codice dei contratti pubblici, in tema di appalto di servizi, si è ritenuto che la lettura sistematica della citata norma faccia emergere che l’Amministrazione aggiudicatrice ha il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge e di pretendere il possesso di requisiti di capacità diversi e ulteriori dalla semplice iscrizione nell’elenco, salvo che la scelta non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria (Cfr. TAR Puglia, sezione Staccata di Lecce, 6 ottobre 2008 n. 2787). Sul punto, anche la citata determinazione di questa Autorità n. 5 del 21 maggio 2009 conferma che nelle procedure di affidamento di forniture e di servizi, l’individuazione dei requisiti e i valori minimi degli stessi sono definiti dalla stazione appaltante, gara per gara, e sono indicati nel bando e/o nel relativo disciplinare”.

Si rileva pertanto che l’aver stabilito che il soggetto che partecipa deve dimostrare, ricorrendo eventualmente all’istituto dell’avvalimento, di possedere almeno un esperienza di gestione di Ambito di Raccolta Ottimale delle stesse dimensioni demografiche di quello dell’ARO BA/5 non risulta assolutamente una condizione “manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria” ma, al contrario, una condizione indispensabile in relazione alla scelta operata dai Comuni dell’ARO BA/5 di voler introdurre nel proprio territorio la cosiddetta “tariffazione puntuale” la cui implementazione è stata espressamente richiesta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale scelta strategica del recente Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, approvato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013. Si evidenzia infatti che in Europa e nel nord Italia tale metodologia di tariffazione è molto diffusa ed ha consentito agli enti locali coinvolti di ottenere un contenimento dei costi ed un elevato tasso di riciclo effettivo (a Trento, che conta 115 abitanti, è stato raggiunto stabilmente l’ottanta per cento di conferimento differenziato) in Puglia tale modalità di gestione non è ancora stata introdotta. La necessità di selezionare i soggetti partecipanti secondo standard di qualificazione professionale elevati deriva anche dalla scelta dei Comuni dell’ARO BA/5 di bandire una gara (la prima in Italia ed in Puglia a livello sovracomunale) che doveva essere classificata come “Verde” ai sensi Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

Va inoltre rilevato che la condizione del raggiungimento del 45% di raccolta differenziata, almeno in un annualità del triennio precedente, è condizione inserita nei documenti di gara al fine di garantire, per quanto possibile, l’obiettivo assunto dalle amministrazioni comunali con l’approvazione del Piano Industriale dell’ARO BA/5 che fissa un obiettivo a regime del 70 % di RD. In conclusione si evidenzia che il requisito della richiesta di gestione unitaria da un unico committente pubblico, non risultano sproporzionato o discriminatorio, ma costituisce garanzia e tutela dell’interesse pubblico perseguito e diretto ad ottenere un servizio da un operatore economico la cui qualificazione sia testimoniata da precedenti analoghe esperienze di gestione unitaria nel settore pubblico per bacini di utenza di pari dimensione demografica.

Quesito n. 6 – Pubblicato il 04/11/2014

Domanda: Chiarire l’incongruenza in caso di RTI fra quanto riportato al punto 8.1.3 e quanto indicato al punto 10.1.V e VI, del disciplinare di gara.

Risposta: il certificato del sistema di qualità (della serie UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di igiene urbana, rilasciato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) e il certificato del sistema gestione ambiente EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001, in caso di R.T.I. è sufficiente che siano possedute e presentate dal soggetto mandatario e non da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

Domanda : Il punto 2.2 del disciplinare di gara chiede di indicare, in caso di RTI, tra i requisiti di qualificazione, la quota di partecipazione al raggruppamento e la quota di partecipazione all’esecuzione del servizio.

Risposta: E’ stato già dato riscontro ad una precedente richiesta di chiarimento specificando che in caso di R.T.I. la capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Non è obbligatorio che le imprese mandanti debbano detenere una percentuale minima. Mentre è obbligatorio specificare le parti di lavori o servizi che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata. Detto principio è menzionato, altresì, al punto 8.2 lett. a) e b) del Disciplinare di Gara

Parere di Precontenzioso n. 121 del 6/06/2014 – rif. Prec. 28/14/S D.Lgs. 163/2006 artt. 37, 46 – Codici 37.1, 37.1.1, 37.1.2, 46.1.1.
Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n. 22.

Quesito n. 7 – Pubblicato il 06/11/2014

Domanda : Nel capitolato Art.2 pag.8 sono inseriti fra i servizi opzionali anche:

• interventi aggiuntivi di pulizia e/o spurgo delle caditoie stradali

• interventi di diserbo e scerbatura

tali servizi non sono elencati fra i servizi opzionali indicati all’art.24 del Disciplinare tecnico prestazionale dei singoli comuni e non ne è prevista quotazione nel modello di offerta economica allegato ai documenti di gara. Chiarire se trattasi di refuso.

Risposta : Tali interventi sono descritti in dettaglio a pag. 33 del DTP del Comune di Acquaviva e Sammichele, a pag. 35 del DTP del Comune di Adelfia, a pag. 34 del DTP del Comune di Casamassima, Gioia del Colle e Turi, e vengono quotati anche nell’elenco prezzi (Allegato 1 del DTP) sia come servizio che come attrezzature impiegate in €/ora.

Domanda : Tra i requisiti di gara al punto 8.3 lett. b) viene richiesto ” …aver gestito regolarmente e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata per conto di un committente pubblico, avente un bacino di utenza al 31.12.2013 non inferiore a 27.921 raggiungendo l’obiettivo di una resa differenziata non inferiore al 45% “. Si chiede di chiarire se il raggiungimento dell’obiettivo deve essere inteso come valore medio degli anni 2011, 2012, 2013, se il valore deve essere raggiunto in almeno un anno o se l’obiettivo deve essere stato raggiunto in tutti gli anni.

Risposta : A pag. 13 del Disciplinare di gara si chiarisce al termine della suddetta frase che tale obiettivo va “inteso quale miglior valore raggiunto nel triennio 2011, 2012 e 2013” e quindi tale valore va raggiunto in almeno un anno del suddetto triennio.

Domanda : A pagina 2 del bando di gara al punto “II.6 Ammissibilità di varianti e servizi aggiuntivi” viene richiesto ” il progetto dovrà contenere i seguenti elaborati minimi indicativi: …..relazione economica – finanziaria indicante tutti i costi da sostenere compreso l’utile al lordo delle imposte e il canone al lordo del ribasso (ribasso che non va indicato in questa sede”. Si chiede di confermare tale disposizione, in quanto a pag. 17 del disciplinare di gara al punto 9.6 viene indicato “si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.”, ed a pag. 38 del disciplinare di gara all’Art.11) CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA TECNICA, tra i documenti da inserire, non è prevista la relazione economica richiamata dal bando.

Risposta : La sentenza del consiglio di stato n. 5928/2012 (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201101160/Provvedimenti/201205928_11.XML) chiarisce che “Peraltro copiosa giurisprudenza ritiene vietata la commistione tra offerta tecnica ed economica, al fine di prevenire il suddetto pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell’offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme vigenti, di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.” Nel disciplinare di gara è stato dettagliatamente descritto quali elementi deve contenere la busta “B” – Offerta tecnica “ ed in tale articolo non viene richiesto di inserire in tale busta la “relazione economica – finanziaria indicante tutti i costi da sostenere compreso l’utile al lordo delle imposte e il canone al lordo del ribasso” che va invece inserita nella busta “C” – Offerta economica. La dicitura presente nel bando di gara all’ultimo comma del punto II.6) va quindi considerata mero refuso e non se ne deve tenere conto.

Domanda : Tra i requisiti di partecipazione viene richiesto “iscrizione alla C.C.I.A.A. per i settori di attività di disinfezione – disinfestazione – derattizzazione nella fascia di classificazione minimale, ai sensi della Legge n.82/94 e del DM 07.07.97 n.274”. Si richiede se la fascia minimale richiesta è quella fino a € 51.646,00.

Risposta : La fascia minimale richiesta è effettivamente quella fino a € 51.646,00.

Domanda : Nel bando di gara a pag.7 punto V.4 ” documentazione necessaria per l’ammissione alla gara da inserire nel plico A, da presentarsi a pena di esclusione” viene richiesto al punto b) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA PER LE ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI DI IGIENE URBANA, si richiede se il certificato può essere sostituito con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, anche alla luce di quanto previsto dalla recente giurisprudenza che recita “i certificati non possono più essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione”;

Risposta : Il certificato può essere sostituito con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Domanda : Nel bando di gara a pag.7 punto V.4 “documentazione necessaria per l’ammissione alla gara da inserire nel plico A, da presentarsi a pena di esclusione” viene richiesto al punto c) CERTIFICATO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI, si richiede se tale certificato può essere sostituito con dichiarazione del possesso dell’iscrizione o con esibizione di copia conforme delle autorizzazioni;

Risposta : Il certificato può essere sostituito con esibizione di copia conforme autenticata ai sensi dell’articolo 18 del DPR 445/2000 e s.m.i.

Domanda : Con riferimento alla cauzione provvisoria si chiede:

• di confermare che il beneficiario della polizza deve essere “Ufficio comune dell’ARO BA/5 presso comune di Gioia del Colle, Piazza Margherita di Savoia n.10, 70023 Gioia del Colle (Ba);

• l’importo della polizza deve essere pari al 2% di € 114.813.204,34, e comunque quale valore deve essere considerato a base d’asta?

Risposta : Si conferma che il beneficiario della polizza è l’Ufficio comune dell’ARO BA/5 presso comune di Gioia del Colle, Piazza Margherita di Savoia n.10, 70023 Gioia del Colle (Ba) e si evidenzia che l’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 114.813.204,34.

Domanda : A pag. 7 del disciplinare di gara vengono riportati i corrispettivi annuali dei vari comuni, ma gli importi indicati fanno riferimento al corrispettivo complessivo dei vari comuni. Trattasi di refuso?

Risposta : In effetti la parola “annuale” va considerato mero refuso e gli importi indicati sono quelli globali per i nove anni di durata dell’appalto.

Domanda : A pag. 6 del bando di gara viene riportato “gli stessi requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando”, mentre a pag. 10 del disciplinare viene riportato “i concorrenti – entro il termine stabilito dal bandi di gara per la presentazione offerte- devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale….”, quale delle due prescrizioni deve essere presa in considerazione?;

Risposta : Va presa in considerazione esclusivamente la dicitura della pag. 10 del Disciplinare di gara.

Domanda : Tra i requisiti di partecipazione viene richiesto per i servizi opzionali categoria 9 classe E e categoria 10 classe E. Si richiede se l’iscrizione nella categoria 10 deve essere nella 10A o nella 10B; si richiede, inoltre di confermare quanto previsto per le predette categorie ovvero che per le summenzionate categorie è ammesso sia l’avvalimento che il subappalto, anche se l’art. 49 Avvalimento del d.lgs 163/06 s.m.i. al comma l-bis prevede che “Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Risposta : In effetti l’art. 49 del Dlgs 163/2006 stabilisce che tale istituto non è consentito per i requisiti di cui agli artt 38 (requisiti di ordine generale) e 39 (requisiti di idoneità professionale). Sul punto la giurisprudenza ha però fornite diverse e contradditorie interpretazioni di tale norma. Se si fa riferimento alla sentenza del T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 20/02/2013, n. 255 si rileva infatti che viene evidenziato che l’istituto dell’avvalimento è volto a permettere la più ampia partecipazione alle gare pubbliche d’appalto, consentendo a soggetti che ne siano privi di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, essendo indispensabile unicamente che i primi dimostrino di poter disporre dei mezzi dei secondi. Essendo espressamente prevista, a tal fine, la possibilità di avvalersi delle certificazioni possedute da altra impresa, deve ritenersi ammesso l’avvalimento anche per l’incremento sulla classifica di riferimento previsto dall’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010, in quanto tutti i requisiti di capacità tecnico, economica e professionale devono essere sussunti nella categoria dei requisiti che possono essere oggetto di avvalimento, attesa la portata generale dell’istituto. Anche la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 08/10/2011, n. 5496 ha precisato che in materia di gare pubbliche di appalto la portata generale dell’istituto dell’avvalimento è circostanza ormai acquisita nell’ordinamento italiano nel rispetto della normativa comunitaria. La facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile anche per integrare requisiti economico – finanziari o tecnici o organizzativi per l’iscrizione agli albi professionali (in tal senso si è espressa in fase precontenziosa l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici relativamente all’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali). Dello stesso avviso la sentenza del T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 04/07/2013, n. 5153 laddove stabilisce che risulta legittimo il provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’aggiudicazione di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in favore di una società che, al fine di dimostrare il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49, D.Lgs. n. 163/2006. Di diverso avviso il T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 03/01/2014, n. 1 laddove stabilisce che: “Nell’ambito di ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento restano esclusi i requisiti contenuti negli artt. 38 e 39, D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. legati intrinsecamente al soggetto come, nel caso in esame, l’iscrizione alla Camera di Commercio per quel tipo di fornitura richiesta nel bando di gara” così come anche il Cons. Stato Sez. V, 05/11/2012, n. 5595 laddove afferma che “In tema di gare di appalto pubblico, anche se all’istituto dell’avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione. Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento; essi, invece, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità (professionale) del concorrente (quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore) a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la pubblica amministrazione. Peraltro, poiché nell’avvalimento l’operazione economica complessiva si compone di un contratto tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, di una dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria e di un contratto di appalto, manifestandosi, dunque, quale collegamento negoziale composto da un susseguirsi di schemi contrattuali inscindibilmente connessi, è evidente che l’oggetto dell’impegno negoziale dell’impresa ausiliata con cui essa trasferisce il requisito mancante in capo all’impresa partecipante, deve essere non solo lecito e determinato (o determinabile), ma anche possibile ex art. 1346 c.c.. In presenza di requisiti strettamente personali, dunque, l’oggetto di un eventuale contratto di avvalimento non può ritenersi giuridicamente possibile, in quanto non deducibile quale prestazione ai sensi degli artt. 1173 e 1321 c.c…”. Invero anche l’AVCP nel parere di precontenzioso n. 22 del 09.02.2011 affermava che: “Nell’ambito dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, l’iscrizione in albi o elenchi (nella specie Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali) non rientra tra i “requisiti generali” tassativamente previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ma va considerata quale requisito di “capacità” e, quindi, di idoneità allo svolgimento di una determinata attività, sicché può costituire oggetto di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. In mancanza di indicazioni (confermative o restrittive) contenute nel bando di gara, infatti, trova applicazione l’istituto dell’avvalimento nella sua massima estensione, avendo l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di fonte comunitaria, un’efficacia integrativa automatica del bando di gara, anche laddove non vi sia un espresso richiamo e, dunque, l’assenza di espresse previsioni nella lex specialis di gara non costituisce motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso della facoltà prevista dalla norma nella sua più ampia portata”. Sul punto l’AVCP ha recentemente evidenziato che: “I requisiti aventi una intrinseca natura soggettiva, (iscrizione all’albo) in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso, non possano formare oggetto di avvalimento. In particolare, sono stati esclusi la certificazione di qualità, l’iscrizione ad albi speciali, tra cui quello qui in rilievo, l’iscrizione alla camera di commercio, il possesso di specifiche abilitazioni e l’iscrizione in albi professionali” (cfr. AVCP determinazione n. 2 del 01.08.201; AVCP parere di precontenzioso n. 13 del 14.02.2013). Con particolare riferimento all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, l’AVCP ha chiarito che il requisito di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali non può essere oggetto di avvalimento giacché la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte dagli operatori del settore iscritti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che gli operatori siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi (Parere di Precontenzioso n. 13 del 14/02/2013). Nella Determinazione 2/2012 dell’AVCP si precisa ancora che “Il possesso di specifiche abilitazioni e l’iscrizione agli albi professionali, entrambi requisiti di idoneità professionale ex art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche, e, configurando uno status connotato da un elevato tasso di soggettività, non possono essere oggetto di avvalimento”. Nella specie è stato ritenuto non suscettibile di avvalimento il requisito dell’iscrizione all’Albo regionale delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico (Parere di Precontenzioso n. 218 del 18/12/2013 – rif. PREC 227/13/S d.lgs 163/06). Va però rilevato che in pareri meno recenti l’AVCP confermava invece la possibilità di ricorrere all’avvalimento laddove affermava che “L’avvalimento si realizza in relazione ad elementi di capacità tecnica, funzionali all’esecuzione dell’appalto. Così come è consentito l’avvalimento per il requisito dell’attestazione della certificazione SOA, deve ritenersi consentito effettuare l’avvalimento anche per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di che trattasi, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività” (Parere di Precontenzioso n. 165 del 21/05/2008 – rif. PREC146/08/L d.lgs 163/06 Articoli 39, 49 – Codici 39.1, 49.1.1). In definitiva sul punto la legislazione è alquanto contradditoria e la stazione appaltante ha ritenuto più coerente con l’obiettivo strategico della favor partecipationis per un servizio che, in quanto opzionale, potrebbe perfino non essere mai realmente richiesto nel corso dell’appalto. Il disciplinare di gara prevede quindi che per le suddette categorie è ammesso, poiché le attività opzionali di bonifica e/o di gestione di rifiuti contenenti amianto vanno considerati marginali ed occasionali, sia l’avvalimento che il subappalto dichiarato per l’eventuale esecuzione di tali servizi e quindi i requisiti di iscrizione alla Categoria 9 classe E, categoria 10 classe E o superiore dovranno essere posseduti solo dai soggetti che potrebbero essere incaricati di eseguire tali attività. E’ chiaro però che, in presenza della suddetta contraddittoria giurisprudenza, risulta certamente più cautelativo per le imprese partecipanti utilizzare l’istituto del subappalto dichiarato. Si precisa infine che l’iscrizione nella categoria 10 deve riferirsi sia alla sottocategoria 10A che alla sottocategoria 10B.

Domanda : Vogliate confermare quanto prescritto a pag. 15 del disciplinare di gara al punto 8.7) “gli ulteriori requisiti di ordine generale e idoneità professionale devono essere posseduti si dall’impresa concorrente che dall’impresa ausiliaria”, ovvero se anche l’impresa ausiliaria debba essere in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 8.1 del disciplinare (inesistenza cause di esclusione, iscrizione CCIAA, possesso iscrizione albo nazionale gestori ambientali, possesso ISO 9001, ed ISO 14001).

Risposta : Si conferma che tale requisiti devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria.

Domanda : Si richiedono, se possibile, gli allegati di gara in formato word e/o editabili;

Risposta : Si riportano sul sito gli allegati di gara in formato word editabile.

Domanda : La presa visione dei luoghi oggetto di appalto, può essere effettuata autonomamente dall’impresa partecipante o deve essere effettuata congiuntamente con un responsabile dell’ARO che rilascerà apposito certificato, che poi andrà inserito negli atti di gara?

Risposta : Come previsto nel bando di gara al punto IV.4 lettera d) l’impresa deve inserire nel plico A – “ Documentazione di amministrativa“ la propria autodichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto di appalto e tale presa visione dei luoghi oggetto di appalto può essere effettuata autonomamente dall’impresa partecipante.

Domanda : Con riferimento al possesso o impegno ad acquisire almeno un cantiere deposito, ubicato all’interno del territorio dell’ARO BA/5 secondo le prescrizioni dell’art.33 del CSA, si chiede di chiarire se in sede di gara sia sufficiente il possesso/impegno di un solo cantiere, e se comunque deve essere previsto un cantiere per ogni comune oggetto di appalto; si richiede di confermare se nella documentazione di gara deve essere inserito quanto richiesto nell’allegato 6 e specificamente ” alla presente dichiarazione deve essere allegata copia autenticata nelle forme di legge del titolo dichiarato dall’operatore economico concorrente attestante il possesso del cantiere ( proprietà, locazione, comodato, o altro titolo probante) registrato nelle forme di Legge. In caso di acquisizione successiva della struttura all’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara l’operatore economico concorrente dovrà produrre la copia autenticata nelle forme di Legge della documentazione di impegno (preliminare di acquisto, di locazione, di comodato o altro titolo probante). Si fa presente che il titolo in questione, ai fini della data certa, deve essere registrato nelle forme di Legge presso il competente Ufficio Finanziario”.

Risposta : Come previsto nell’art. 33 del CSA è sufficiente il possesso/impegno di un solo cantiere. Questa prescrizione non esime però l’impresa dall’effettuare le proprie valutazioni tecniche in merito all’esigenza di disporre di un numero superiore di cantieri anche se la stazione appaltante non ha voluto interferire in tale scelta organizzativa imponendo, ad esempio, di individuare un cantiere per ogni comune servito anche perché potrebbe invece risultare più funzionale individuare un minor numero di cantieri di maggiori dimensioni posti in modo baricentrico ai diversi Comuni serviti.

Domanda : Con riferimento all’art. 8.3 lett. a) del disciplinare di gara “…avente un bacino di utenza o popolazione amministrazione complessiva alla data del 31.12.2013 non inferiore a quella dell’ARO BA/5, 104.889 abitanti residenti nel 2013″, si chiede se il requisito dei 104.889 abitanti, deve essere ottenuto sommando gli abitanti dei servizi gestiti in più comuni, anche se non facenti parte di un unico contratto (sommatoria abitanti di più contratti);

Risposta : L’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante è di selezionare operatori economici che abbiano acquisito la capacità di gestire al meglio un’unica realtà territoriale in cui venga operata la stessa tipologia di raccolta domiciliare che potrebbe quindi essere gestite in modo da conseguire le migliori economie di scala, (ad esempio grazie all’organizzazione di un opportuno calendario di raccolta con più turni di raccolta nella stessa giornata). Si precisa che l’AVCP con Determinazione n. 5/2009, ha stabilito che “… Invece, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi, l’individuazione dei requisiti e i valori minimi degli stessi sono definiti dalla stazione appaltante, gara per gara, e sono indicati nel bando e/o nel relativo disciplinare. Infatti, il codice, ha previsto la c.d. “qualificazione in gara”, ad opera della stazione appaltante, e … ha lasciato ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l’oggetto dell’appalto, circa la scelta dei requisiti, della loro quantificazione e dei relativi mezzi di prova (bilanci, modelli Unico, certificati dei servizi o delle forniture prestati nel triennio, ecc.). Non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti, quali ad esempio quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara, o quelli di valore minimo esorbitante l’importo dell’appalto”. Emerge pertanto che i requisiti speciali di cui agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006 sono stati dettati dal legislatore a titolo indicativo ed esemplificativo, non rappresentando i medesimi una elencazione esaustiva e tassativa dei requisiti che le singole stazioni appaltanti possono richiedere in relazione alle esigenze che via via emergono nei singoli appalti.” Con parere di precontenzioso n. 23/2013, l’AVCP ha infatti stabilito che “Al riguardo, è sufficiente sottolineare che, per costante giurisprudenza, la Pubblica amministrazione può introdurre nella lex specialis della gara d’appalto disposizioni che limitano la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione di soggetti particolarmente qualificati, specialmente per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, se tale scelta non sia eccessivamente o irragionevolmente limitativa della concorrenza, scelta che può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità solo in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009 n. 525 e 23 luglio 2008 n. 3655). Allo stesso modo, pur in presenza del disposto dell’art. 42 del codice dei contratti pubblici, in tema di appalto di servizi, si è ritenuto che la lettura sistematica della citata norma faccia emergere che l’Amministrazione aggiudicatrice ha il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge e di pretendere il possesso di requisiti di capacità diversi e ulteriori dalla semplice iscrizione nell’elenco, salvo che la scelta non sia ictu oculi manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria (Cfr. TAR Puglia, sezione Staccata di Lecce, 6 ottobre 2008 n. 2787). Sul punto, anche la citata determinazione di questa Autorità n. 5 del 21 maggio 2009 conferma che nelle procedure di affidamento di forniture e di servizi, l’individuazione dei requisiti e i valori minimi degli stessi sono definiti dalla stazione appaltante, gara per gara, e sono indicati nel bando e/o nel relativo disciplinare”.

Si rileva pertanto che l’aver stabilito che il soggetto che partecipa deve dimostrare, ricorrendo eventualmente all’istituto dell’avvalimento, di possedere almeno un esperienza di gestione di Ambito di Raccolta Ottimale delle stesse dimensioni demografiche di quello dell’ARO BA/5 non risulta assolutamente una condizione “manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria” ma, al contrario, una condizione indispensabile in relazione alla scelta operata dai Comuni dell’ARO BA/5 di voler introdurre nel proprio territorio la cosiddetta “tariffazione puntuale” la cui implementazione è stata espressamente richiesta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale scelta strategica del recente Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, approvato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013. Si evidenzia infatti che in Europa e nel nord Italia tale metodologia di tariffazione è molto diffusa ed ha consentito agli enti locali coinvolti di ottenere un contenimento dei costi ed un elevato tasso di riciclo effettivo (a Trento, che conta 115 abitanti, è stato raggiunto stabilmente l’ottanta per cento di conferimento differenziato) in Puglia tale modalità di gestione non è ancora stata introdotta. La necessità di selezionare i soggetti partecipanti secondo standard di qualificazione professionale elevati deriva anche dalla scelta dei Comuni dell’ARO BA/5 di bandire una gara (la prima in Italia ed in Puglia a livello sovracomunale) che doveva essere classificata come “Verde” ai sensi Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

Domanda : Nell’allegato 4 al punto Il viene richiesto di dichiarare “di possedere/avere in disponibilità le attrezzature minime per l’espletamento del servizio, così come risultante dall’elenco dettagliato, redatto in conformità del CSA e del disciplinare tecnico prestazionale;” mentre nel disciplinare al punto 8.3 lett. d) viene richiesto “il possesso ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo entro quattro mesi dalla stipula del contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per l’espletamento del servizio….”. Vogliate chiarire qual è la dichiarazione da rendere ed il requisito da possedere.

Risposta : La dichiarazione contenuta nell’allegato 4 al punto II è l’unica dichiarazione da rendere in quanto, poiché laddove nel caso l’impresa o l’ATI dichiari di “avere in disponibilità” l’elenco dei mezzi allegato si intende tale dichiarazione come impegno ad utilizzare tali mezzi per l’espletamento del servizio fin dalla fase di presa in carico o consegnata anticipata del cantiere e questa dichiarazione non esime l’impresa dall’ulteriore obbligo, dettagliato nel disciplinare di gara al punto 8.3 lett. D), di acquisire a titolo definitivo entro quattro mesi dalla stipula del contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per l’espletamento del servizio a regime.

Domanda : Nell’allegato 7 viene richiesto di dichiarare “in caso di aggiudicazione della procedura di gara, si impegna ad acquisire a titolo definitivo entro tre mesi dall’aggiudicazione provvisoria del contratto di appalto”, mentre nel disciplinare al punto 8.3 lett.d) viene richiesto “il possesso ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo entro quattro mesi dalla stipula del contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per l’espletamento del servizio ….”. Vogliate chiarire qual è la dichiarazione da rendere ed il requisito da possedere.

Risposta : La dichiarazione contenuta nell’allegato 7, per mero refuso, contiene la frase “entro tre mesi” che invece doveva essere adeguata a quanto stabilito nel disciplinare di gara al punto 8.3 lett.d) viene richiesto “il possesso ovvero, l’impegno ad acquisirli a titolo definitivo entro quattro mesi dalla stipula del contratto, dei mezzi e delle attrezzature tecniche nuove di fabbrica idonee per l’espletamento del servizio ….”. Si procederà quindi a correggere il refuso nell’allegato 7.

Domanda : Per il corretto dimensionamento dei sistemi di raccolta domiciliare si ritiene necessario conoscere:

• la distribuzione della popolazione sul territorio, pertanto si richiede l’elenco delle utenze domestiche per via, con indicazione del numero di persone e famiglie per civico;

• L’elenco del personale in servizio nei comuni di Acquaviva e Gioia del Colle che risultano illeggibili nella documentazione di gara;

• La delimitazione delle zone industriali ed eventuali borghi e/o frazioni che non risultano evidenziate nella cartografia posta a base di gara e per le quali è comunque richiesto il servizio di raccolta e spazzamento

• Cartografie in formato dwg dei territori da servire;

Risposta : In merito alle suddette richieste di precisa quanto segue:

• L’elenco delle utenze domestiche suddivise per tipologia di numero civico è stata riportata nell’allegato 3 di ogni DTP. La stazione appaltante si impegna comunque a richiedere alle amministrazioni comunali l’elenco aggiornato delle utenze per via, con indicazione del numero di persone e famiglie per civico;

• La stazione appaltante si impegna a richiedere l’elenco del personale in servizio nei comuni di Acquaviva e Gioia del Colle in formato maggiormente leggibile;

• Nelle tavole allegate ai DTP sono state delimitate tutte le zone per le quali viene richiesto il servizio base di raccolta e spazzamento. L’impresa o l’ATI può comunque proporre l’estensione di tali perimetri anche ad altre zone per concorrere all’assegnazione dei 5 punti previsti dal disciplinare di gara in relazione ad eventuali proposte tecniche migliorative di “incremento delle frequenze e zone di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a quelle del CSA”;

• Le cartografie in formato dwg dei territori da servire sono disponibili gratuitamente presso il sito http://www.sit.puglia.it/;

Domanda : Art.11.1 del Disciplinare di gara – Nel computo delle 400 pagine previste per l’elaborato tecnico, si chiede come saranno computati eventuali elaborati cartografici in formati diversi dall’A4 e depliants illustrativi forniti dai produttori di mezzi ed attrezzature;

Risposta : si precisa che gli eventuali elaborati cartografici in formati diversi dall’A4 e/o i depliants illustrativi forniti dai produttori di mezzi ed attrezzature saranno contabilizzati nel computo delle 400 pagine previste per l’elaborato tecnico quali multipli del formato A4. Se ad esempio viene allegato un formato A3 questo verrà conteggiato come 2 fogli A4 mentre un formato A2 verrà conteggiato come 4 fogli A4:

Domanda : Nella Sezione V, art. V.1 pag.7, è specificato il contenuto della relazione tecnica progettuale; tali specifiche sono differenti da quanto richiesto all’art, 11 comma 1 del disciplinare di gara. Si chiede quale dei documenti debba essere preso come riferimento nella stesura dell’offerta tecnica.

Risposta : Vanno prese in considerazione esclusivamente la prescrizioni dell’art. 11 comma 1 del Disciplinare di gara.

Domanda : Nella Sezione V, art. V.1 pag.7, tra i contenuti dell’offerta tecnica è richiesta la redazione di “relazione economico-finanziaria contenente un quadro economico con l’indicazione di tutti i costi da sostenere compreso l’utile al lordo delle imposte e il canone al lordo del ribasso (che non va indicato in questa sede). In detta relazione dovrà indicarsi in ogni caso la ripartizione dei costi nei seguenti tre gruppi, utili ai fini della revisione del canone: costo del personale, materiali di consumo, esercizio automezzi (art. 18 CSA). Del canone offerto, fatto pari a 100, esclusi IVA, imposte e trattamenti/smaltimenti, dovrà essere indicata la ripartizione in percentuale del costo del personale previsto, dei mezzi e automezzi, delle spese varie (carburanti, assicurazioni, manutenzioni, fitti, spese amministrative, ecc.) e dell’utile lordo previsto”. Si chiede se tale relazione, di tipo economico, debba essere inserita nel plico B o se trattasi di refuso.

Risposta : La sentenza del consiglio di stato n. 5928/2012 (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201101160/Provvedimenti/201205928_11.XML) chiarisce che “Peraltro copiosa giurisprudenza ritiene vietata la commistione tra offerta tecnica ed economica, al fine di prevenire il suddetto pericolo che gli elementi economici influiscano sulla previa valutazione dell’offerta tecnica, in violazione del principio sotteso alle norme vigenti, di segretezza dell’offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche.” Nel disciplinare di gara è stato dettagliatamente descritto quali elementi deve contenere la busta “B” – Offerta tecnica “ ed in tale articolo non viene richiesto di inserire in tale busta la “relazione economica – finanziaria indicante tutti i costi da sostenere compreso l’utile al lordo delle imposte e il canone al lordo del ribasso” che va invece inserita nella busta “C” – Offerta economica. La dicitura presente nel bando di gara nella Sezione V, art. V.1 pag.7 va quindi considerata mero refuso e non se ne deve tenere conto.

Quesito n. 8 – Pubblicato il 19/11/2014

Quesito n. 9 – Pubblicato il 19/11/2014

Quesito n. 10 – Pubblicato il 20/11/2014

Quesito n. 11 – Pubblicato il 25/11/2014

Quesito n. 12 – Pubblicato il 01/12/2014

Quesito n. 13 – Pubblicato il 01/12/2014

Quesito n. 14 – Pubblicato il 02/12/2014

Quesito n. 15 – Pubblicato il 02/12/2014

Quesito n. 16 – Pubblicato il 03/12/2014

Quesito n. 17 – Pubblicato il 03/12/2014

Quesito n. 18 – Pubblicato il 09/12/2014

Quesito n. 19 – Pubblicato il 11/12/2014

Quesito n. 20 – Pubblicato il 15/12/2014

Quesito n. 21 – Pubblicato il 15/12/2014

Quesito n. 22 – Pubblicato il 18/12/2014

Quesito n. 23 – Pubblicato il 23/12/2014


Data di Aggiudicazione: 07/03/2016

Aggiudicatario: R.T.I.: CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa – COGEIR – Costruzioni e Gestioni s.r.l.. – Impresa del Fiume s.p.a.

Contratto tra Comune di Gioia del Colle e ARO/Ba5 con CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa: Contratto Aro BA5 Gioia del Colle del 30/06/2017.