ATTENZIONE – AVVISO IMPORTANTE !!!
Questa sezione di “Amministrazione Trasparente” contiene i dati aggiornati fino al 31.12.2018.
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Il contenuto di questa pagina è in fase di definizione da parte degli uffici competenti.
In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
“Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari”.