ATTENZIONE – AVVISO IMPORTANTE !!!
Questa sezione di “Amministrazione Trasparente” contiene i dati aggiornati fino al 31.12.2018.
L’ATTUALE SEZIONE LEGALE di “Amministrazione Trasparente” è raggiungibile al corrispondente link sulla home page del sito istituzionale.
Il contenuto di questa pagina è in fase di definizione da parte degli uffici competenti.
In questa pagina il d. lgs del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
“Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152, dalla l. 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal d. lgs 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del d. lgs n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del d. lgs 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita’ istituzionali, nonchè le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo d. lgs . Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del d. lgs 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e’ in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del d. lgs 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto”.