Accesso civico generalizzato


ATTENZIONE – AVVISO IMPORTANTE  !!!

Questa sezione di “Amministrazione Trasparente” contiene i dati aggiornati fino al 31.12.2018.

L’ATTUALE SEZIONE LEGALE di “Amministrazione Trasparente” è raggiungibile al corrispondente link sulla home page del sito istituzionale.


Accesso civico generalizzato (FOIA – Freedom Of Information Act)

art. 5, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

L’art. 5, co. 2, del D. Lgs n. 33/2013, introdotto con il D. Lgs n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di “accesso generalizzato” per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto.

Modalità per l’esercizio del diritto di “accesso generalizzato”: la richiesta di “accesso generalizzato” non richiede motivazione e potrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione, compilato e sottoscritto dal richiedente e accompagnato da una copia di documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente. La richiesta potrà essere trasmessa:
– a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it;
– mediante consegna a mano, al Protocollo Generale del Comune di Gioia del Colle – Piazza Margherita di Savoia n. 10 – dal lunedì al venerdì – ore 9 – 13;
– a mezzo posta al Protocollo Generale del Comune di Gioia del Colle – Piazza Margherita di Savoia n. 10.

Per le domande firmate digitalmente non è richiesta la copia del documento di identità.

Il rilascio di dati o documenti già detenuti dall’Amministrazione in formato elettronico è gratuito. Il rilascio in copia di documenti detenuti dall’Amministrazione in formato cartaceo ovvero la loro trasposizione in formato elettronico sono assoggettati al rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la riproduzione.

L’Amministrazione darà riscontro alla richiesta nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Ufficio che rilascia l’atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la Trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni.

modello richiesta di accesso civico art. 5, co. 2, D. Lgs 33/2013